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AMBIENTE -
AEROPORTI E TERRITORIO
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| Inquadramento della Problematica |
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La presenza di una infrastruttura aeroportuale
rappresenta una forma di pressione significativa per il territorio
proprio per gli impatti che essa genera: dall’influenza sulla
qualità dell’aria, all’alterazione del clima acustico, alla
variazione della struttura del territorio stesso per la necessità di
nuove arterie stradali o anche ferroviarie, all’aumento dei flussi
di traffico nell’area, e così di seguito. Un aeroporto rappresenta,
inoltre, un vincolo per lo sviluppo del territorio in quanto ne
limita l’espansione in prossimità dello stesso oppure caratterizza
le caratteristiche insediative nel proprio intorno.
Ad esempio,
proprio per tener conto di quanto sopra, la norma nazionale sul
rumore aereo si basa sulle seguenti linee di azione:
- caratterizzazione delle aree circostanti l’insediamento
aeroportuale, fissando limiti di rumore per ciascuna aerea e
stabilendo limitazioni nella destinazione d’uso delle stesse;
- definizione di una specifica metodologia di misura del
rumore prodotto dal trasporto aereo;
- definizione per ciascun aeroporto di procedure antirumore
che devono essere rispettate dagli aerei in fase di atterraggio
e decollo e nelle operazioni a terra;
- obbligo di utilizzo di un sistema di monitoraggio in
continuo del rumore aeroportuale al fine di garantire il
rispetto dei limiti per la tutela della popolazione ma anche per
controllare il rumore emesso dagli aeromobili ed anche le
procedure antirumore seguite;
- classificazione degli aeroporti nazionali sulla base dei
livelli di rumore prodotti nell’ambiente circostante;
- obbligo di adozione di misure di bonifica nel caso di non
rispetto dei limiti.
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| Riferimenti Normativi |
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Tutti gli aspetti sono contenuti nei seguenti
provvedimenti normativi di settore:
- D.M. Ambiente 31/10/97 - Metodologia di misura
del rumore aeroportuale;
- D.P.R. 11/12/1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la
riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- D.M. Ambiente 20/5/99 - Criteri per la progettazione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico;
- D.M. Ambiente 3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto
negli aeroporti,
a cui si aggiungono:
- A.I.P. ITALIA, che disciplina le procedure di
volo a cui son soggetti tutti i piloti;
- Normativa ed annessi I.C.A.O. nella parte relativa
all'applicazione delle procedure antirumore in ambito nazionale ed
internazionale.
In base a quanto disposto dalle norme, ogni
aeroporto aperto al traffico civile dovrà provvedere alla
predisposizione nell'intorno aeroportuale di un sistema di
monitoraggio in continuo che possa consentire il rilevamento di
eventuali superamenti di limiti e il collegamento di tale
informazione con i dati e la traiettoria del velivolo che ha
generato il superamento stesso. Ciò al fine di tenere sotto
controllo il "clima" acustico nell'intorno aeroportuale ma, anche,
di potere applicare sanzioni ai vettori per il non rispetto dei
limiti o delle procedure antirumore. Quindi dovrà istituire una
Commissione i cui compiti sono:
- procedere alla classificazione dell’aeroporto
stesso in relazione all’inquinamento acustico prodotto, sulla base
di parametri quali: estensione dell’intorno aeroportuale, estensione
delle tre fasce di pertinenza dell’aeroporto, estensione delle aree
residenziali che ricadono in tali fasce, densità abitativa in
ciascuna fascia. Da questi parametri si ricavano degli indici che
consentono la classificazione dell’infrastruttura;
- provvedere alla definizione delle procedure antirumore per ogni
aeroporto sulla base dei criteri generali definiti con il decreto
del Ministero dell’Ambiente; obiettivo principale è quello di
ottimizzare l’impronta di rumore al suolo dell’aereo così da
tutelare nella maniera migliore la popolazione esposta;
- procedere alla definizione delle tre fasce A, B e C di pertinenza
dell’infrastruttura e all’intorno aeroportuale stesso, a cui
corrispondono dei limiti di rumore stabiliti con decreto
ministeriale. Questo aspetto è, forse, il più delicato perché
obbliga i Comuni a vincolare come destinazioni d’uso parte delle
aree del proprio territorio comprese nelle suddette fasce, con la
conseguente necessità di coordinare i propri strumenti urbanistici e
di pianificazione territoriale con il piano di sviluppo
dell’aeroporto e con il piano regolatore dell’infrastruttura stessa.
Ciò, come è prevedibile, può causare situazioni di non accordo tra i
vari strumenti e lo stesso decreto, in questi casi, impone il
ricorso ad una conferenza di servizi.
Sarà inoltre compito della società di gestione
dell’aeroporto individuare e proporre al comune interessato un piano
di risanamento acustico e di contenimento del rumore prodotto,
mentre sarà obbligo del comune recepire tale piano e adattarlo al
piano di risanamento acustico comunale che compete
all’Amministrazione predisporre in ottemperanza all’art.7 della
legge quadro n. 477/95. |
| Servizi Studio GPS |
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La nostra società, attraverso l’integrazione di
esperti nelle materie ambientali ed esperti in procedure
aeronautiche quali i Com.ti Rinaldo Pozzi e Marco
Ghisalberti, può offrire la propria consulenza sia ai Comuni che
ricadono negli intorni aeroportuali che alle Direzioni aeroportuali
per l’assolvimento degli obblighi ad essi spettanti: progettazione
dei sistemi di monitoraggio acustico e di qualità dell’aria,
individuazione di procedure antirumore per una riduzione
dell’inquinamento acustico su territorio e popolazione,
individuazione delle curve A, B e C e classificazione acustica degli
aeroporti, valutazione dell’impatto acustico e atmosferico delle
infrastrutture aeroportuali attraverso modellistica specialistica,
individuazione e progettazione di soluzioni di mitigazione degli
impatti, elaborazione dei Piani di Rischio aereo ai sensi
dell’art.707 del Codice della Navigazione quale supporto ai comuni
che ricadono negli intorni aeroportuali. |
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